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Elenchi permanenti del 5×1.000

In riferimento alla circolare 2/2017 del 24/03/2017, ricordiamo che sono stati pubblicati sul sito dell’agenzia delle Entrate gli elenchi permanenti del 5×100 2017.

È ora disponibile anche la modulistica relativa alla procedura on-line per le nuove iscrizioni che è possibile consultare al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2017/infogen_5permille2017

La novità, come anticipato (si veda la precedente news), è che gli enti che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti di ammissione al contributo nell’anno 2016 sono inseriti nell’elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia entro il 31 marzo 2017. Pertanto, gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano effetti anche gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime. Si intendono regolarmente iscritti anche gli enti che hanno usufruito della remissione in bonis nel 2016, versando la sanzione di € 250,00.

ATTENZIONE: l’Agenzia delle Entrate specifica che in ogni caso resta obbligatorio trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di variazione del rappresentante legale dell’ente beneficiario del 5 per mille 2017. In questo caso, ovvero in caso di variazioni avvenute nel corso dell’esercizio finanziario precedente, il nuovo rappresentante legale dell’ente dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la data della propria nomina, entro il 30 giugno 2017, all’Agenzia delle Entrate di pertinenza territoriale.

Ma il modulo di dichiarazione attualmente disponibile sul sito dell’A.E. non contiene i campi sopra citati (data variazione e data iscrizione); pertanto se l’A.E. non pubblicherà a breve un modello ad hoc (rettificando l’attuale), bisognerà aggiungere “a mano” i due punti richiesti dalla legge per notificare la variazione.

Per completezza di informazioni, si allega circolare_n 5_del_31-03-2017  dell’A.E. in merito alle novità di iscrizione al registro Cinque per mille per l’anno 2017.